Tax credit per il teleriscaldamento: escluse le società agricole

Tax credit per il teleriscaldamento - escluse le società agricoleIl riferimento alla persona giuridica contenuto nella legge di interpretazione autentica del credito d’imposta per teleriscaldamento si ricollega all’esercizio di un’attività commerciale e non agricola, e di conseguenza il beneficio è riservato ai titolari di redditi d’impresa e non esteso ad ogni persona giuridica, anche non svolgente attività commerciale. Questo il principio sancito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20601 del 29 settembre 2020.
La norma di agevolazione trattata dalla Cassazione
Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione è intervenuta per la prima volta in merito all’ambito soggettivo dell’agevolazione di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998.
Con tale disposizione, oggetto di commento nella circolare n. 95/2001 dell’Agenzia delle entrate (richiamata anche nelle istruzioni del modello Redditi società di capitali 2020), il legislatore ha introdotto una misura incentivante la riduzione delle emissioni inquinanti, l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, nonché la gestione di reti di riscaldamento alimentato con biomassa e di impianti e rete di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica, attribuendo un credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh di calore fornito.
Il credito d’imposta (aumentato a 50 lire con successivi provvedimenti di efficacia temporale limitata, e in via definitiva con l’articolo 2, comma 2, della legge finanziaria 2009, viene traslato sul prezzo di cessione all’utente finale, che risulta così il reale destinatario del vantaggio economico in quanto può acquistare energia rinnovabile a un prezzo “scontato”.
Sempre a favore dei gestori di reti di teleriscaldamento, l’articolo 29 della legge n. 388/2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per il collegamento alle reti suddette.
La legge finanziaria 2008, con la disposizione di interpretazione autentica di cui all’articolo 2, comma 138, ha poi precisato che la disciplina si applica anche qualora «la persona giuridica» gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con «la persona giuridica» utilizzatore dell’energia, che può utilizzare in compensazione il credito. L’agevolazione spetta quindi non solo al consumatore finale, ma anche a chi sia al contempo gestore e utilizzatore. Il credito d’imposta è qualificabile come contributo in conto esercizio e costituisce per il gestore-utente finale un ricavo ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera h) del Tuir.
La decisione della Corte
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia con decisione nel merito, con l’ordinanza in commento la Corte ha stabilito che le società che producono redditi agrari e non di impresa non possono usufruire dell’agevolazione descritta.
La controversia scaturisce da un avviso di atto di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione da una società agricola, emesso dall’ufficio in base alla considerazione che la società che lo aveva esposto era una società semplice, priva di personalità giuridica.
Così come la già Ctp, che aveva attribuito al citato articolo 8 un’ampia portata soggettiva e constatato l’assenza di limitazione espresse, la Commissione regionale del Veneto ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo osservando che anche le società semplici costituiscono «persone giuridiche», mentre sarebbero esclusi dell’agevolazione i soli consumatori finali e gli enti non commerciali. Inoltre, secondo la Ctr, poiché l’impresa agricola sostiene dei costi per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento che non possono essere dedotti dal reddito agrario, i crediti di imposta costituiscono delle sopravvenienze attive che risultano ricomprese nel reddito agrario, sicché «se si considera che il costo delle reti in esame coincida con il credito di imposta, l’impresa agricola in ogni caso per tale investimento non realizzerebbe alcun costo da dedurre dal reddito imponibile».
Per la Cassazione, invece, il riferimento alla persona giuridica contenuto nella legge di interpretazione autentica si ricollega all’esercizio di un’attività commerciale e non agricola, con la conseguenza che il beneficio è riservato ai titolari di redditi d’impresa: in sostanza, «ciò che delinea l’ambito soggettivo di applicazione della norma è l’esercizio di un’attività commerciale». La norma interpretativa, diversamente da quanto ritenuto dalla Ctr, non aveva invece l’intento di estendere il beneficio ad ogni persona giuridica, anche non svolgente attività commerciale.
La Corte ha inoltre smentito l’affermazione del giudice di appello secondo cui, poiché il credito d’imposta è commisurato al costo delle reti e poiché non può essere portato in detrazione dall’impresa agricola, esso costituisce sopravvenienza attiva “ricompresa” nel reddito agrario. In realtà, l’agevolazione è commisurata ai Kwh prodotti (ovvero al calore fornito all’utente) e non al prezzo dell’impianto ed è pertanto corretta l’osservazione dell’Agenzia ricorrente secondo cui, mentre per la società commerciale il reddito imponibile aumenta con la produzione di energia, la società agricola, che non dichiara ricavi, continua ad essere tassata solo sulla base del reddito agrario dichiarato (con la posizione di privilegio rispetto alle società commerciali che ne consegue).

Fonte: fisco oggi

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