Scadenza rinviata per il bonus librerie

Scadenza rinviata per il bonus librerieUna settimana in più per richiedere il tax credit librerie relativo al 2019. A informare della proroga un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Mibact. Per effetto dello slittamento, le istanze potranno essere presentate non più entro oggi, 23 ottobre, ma fino al 30 ottobre, esclusivamente attraverso la procedura telematica attiva, sul portale dedicato, dallo scorso 24 settembre.
Prima di compilare la domanda è necessario registrarsi inserendo i dati relativi all’impresa (ragione sociale e codice fiscale) e al legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale ed e-mail). La registrazione al portale va rinnovata anche da coloro che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nello scorso anno.
La Dg fa presente che alcuni dati riguardanti l’esercente o i punti vendita saranno confrontati con i sistemi informativi delle camere di commercio e consiglia, quindi, di tenerli costantemente aggiornati per non rischiare di perdere il beneficio.
Chi può chiedere il bonus
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 è diretta agli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
I requisiti di accesso al credito d’imposta sono:

  • sede legale nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio, riconducibile all’attività commerciale cui sono correlati i benefici
  • classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
  • avere avuto nell’esercizio finanziario precedente (2018) ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Come calcolare il credito d’imposta
La misura del bonus riconosciuto è parametrata, per ogni singolo punto vendita, agli importi pagati, nell’anno precedente a quello della richiesta (2019), per Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto Iva, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Per ciascun tributo è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante.
Di seguito, nel dettaglio, i massimali previsti:
–       Imu – 3mila euro
–       Tasi – 500 euro
–       Tari – 1.500 euro
–       Imposta sulla pubblicità – 1.500 euro
–       Tassa per l’occupazione di suolo pubblico 1.000 euro
–       Spese per locazione – 8mila euro, al netto dell’Iva
–       Spese per mutuo – 3mila euro
–       Contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti – 8mila euro.
Per quanto riguarda l’entità del contributo massimo concedibile, il legislatore ha mostrato un maggior occhio di riguardo per le piccole librerie, il bonus riconosciuto è, infatti, pari a 20mila euro per le librerie non appartenenti a gruppi editoriali, gestite direttamente dagli esercenti, e di 10mila euro per gli altri operatori.
Una guida online per non sbagliare
Istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda sono consultabili nella guida disponibile sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, contenente i moduli esemplificativi delle istanze da presentare.
Nel caso di difficoltà, per la risoluzione rapida del problema basta inviare una e-mail ordinaria all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it.
La Dg ricorda, per evitare errori, che la richiesta di registrazione e la domanda di accesso al credito devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, mentre le dichiarazioni Rcd, Sit e Rai da un terzo certificatore (commercialista, Caf, eccetera).
Credito spendibile soltanto in compensazione
Il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo 6894). Il credito d’imposta assegnato deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.

Fonte: fisco oggi

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