Scadenza presentazione modello 730

Scadenza presentazione modello 730Come è ben noto agli addetti ai lavori la dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nel periodo di imposta dal contribuente può essere presentata, utilizzando il Modello n. 730/2020, nei termini previsti dalla norma vigente (entro la scadenza del 30 settembre) ed i centri di assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni che sono state predisposte entro la data del 15 settembre.
Ciò vale per le dichiarazioni che sono state presentate da parte del contribuente a partire dal 16 luglio sino al 31 agosto oppure entro il 30 settembre di ciascun anno di imposta, per le dichiarazioni presentate dal contribuente a partire dal 1° sino al 30 settembre.
Per quanto riguarda le dichiarazioni integrative, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro la data del 10 novembre di ciascun anno.
È competenza dell’Agenzia delle Entrate provvedere a rendere disponibili ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro dieci giorni a partire dalla data di ricezione, le relative comunicazioni.
L’elaborazione dei prospetti di liquidazione determina il momento in cui vengono effettivamente portate a termine le operazioni di conguaglio.
Le somme che sono risultanti a debito, in base al prospetto di liquidazione, vengono trattenute a carico della prima retribuzione utile ed in ogni caso sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e quindi sono versate nel termine normativamente previsto. Nel caso in cui il sostituto d’imposta dovesse riscontrare che la retribuzione sulla quale deve essere effettuato il conguaglio sia insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente dovuto, dovrà trattenere la parte residuale dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Per quanto invece riguarda le somme che dovessero risultare a credito esse dovranno essere rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute che sono dovute da parte del dichiarante calcolate sulla base della prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione che risulta essere di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute che sono state operate da parte del medesimo sostituto.
Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti essere insufficiente a consentire il rimborso delle somme a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.
Gli enti che erogano pensioni operano, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini che sono previsti per il versamento delle ritenute.

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