Rilancio post-covid: bonus sulle eccedenze fashion

Rilancio post-covid - bonus sulle eccedenze fashionCredito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino dell’anno 2020 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. È l’aiuto fornito agli esercenti attività d’impresa che operano nel settore TMA, cioè nell’industria del tessile, della moda e degli accessori (calzature e pelletteria). La disposizione è stata aggiunta dalla Camera dei deputati durante l’esame parlamentare del provvedimento, culminato con la conversione nella legge n. 77/2020.
Vediamo più nel dettaglio in cosa consiste e come si calcola il bonus. Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino in attività contraddistinte da particolare stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è prevista, relativamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 sull’emergenza sanitaria (quindi, per quanto riguarda i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, in relazione all’annualità 2020), l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta. Ovviamente – come puntualizzato dalla norma – la valutazione delle rimanenze nell’anno di spettanza del beneficio deve avvenire con metodo e criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti, presi in considerazione per la determinazione della media.
Destinatari dell’agevolazione sono coloro che esercitano attività d’impresa operando nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore TMA – tessile, moda e accessori). In tale ambito, bisogna distinguere tra le imprese obbligate a redigere bilancio certificato e quelle non sottoposte a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale:

  • nei riguardi dei soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci stessi
  • le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro

Il credito d’imposta concesso per contenere gli effetti negativi in ordine alle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori potrà essere sfruttato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24. Il suo utilizzo dovrà avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” (19 luglio 2020), quindi nel 2021 per i contribuenti “solari”. Non ne è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile.

Siti di riferimento: fisco oggi

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