Più tempo alla moratoria per le PMI

Più tempo alla moratoria per le PMICon l’articolo 56 del decreto legge n. 18/2020 il Governo, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, ha introdotto una moratoria delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (Pmi) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. La validità temporale della moratoria era fissata al 30 settembre 2020. Con l’articolo 65 del Dl “Agosto”, la validità temporale delle misure previste dal “Cura italia” (Dl n. 18/2020), è prolungata al 31 gennaio 2021.
Ne consegue che, nei rapporti tra le banche, istituti di credito e piccole e medie imprese:

  • le aperture di credito “a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati, neanche parzialmente, fino al 31 gennaio 2021, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020
  • i contratti relativi a prestiti non rateali sono prorogati fino a tale data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (comprese le garanzie) relativi al contratto principale
  • i pagamenti di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, sono prorogati al 31 gennaio 2021; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

In concomitanza con la proroga delle scadenze contrattuali, viene prorogato, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, anche il termine di validità della garanzia appositamente istituita a valere sulla sezione speciale del Fondo per le Pmi. La sezione speciale del Fondo, in particolare, garantisce il 33%:
a) dei maggiori utilizzi effettuati, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto all’importo utilizzato delle aperture di credito e ai finanziamenti accordati al 17 marzo 2020
b) dei prestiti e degli altri finanziamenti non rateali in scadenza al 31 gennaio 2021
c) delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 gennaio 2021.
In conseguenza della proroga del termine, il comma 3 prevede che il termine di diciotto mesi, per l’avvio delle procedure esecutive nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, decorre a partire dal nuovo termine del 31 gennaio 2021 in luogo della scadenza precedente.
Pertanto, il comma 4 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, riguardanti le microimprese e le Pmi destinatarie delle misure di cui all’articolo 56, comma 2 del decreto legge n. 18/2020.
Il decreto “Agosto”, inoltre, stabilisce che, per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da inoltrare al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Diversamente, le imprese che, al 15 agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno, possono presentare apposita richiesta, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste per le imprese già ammesse al beneficio.

Siti di riferimento: fisco oggi

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