Meccanismi transfrontalieri: lo scambio automatico di informazioni

Meccanismi tarnsfrontalieriEntra in vigore il 26 agosto il Dlgs n. 100 del 30 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta martedì scorso 11 agosto, sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il decreto dà attuazione a una delle misure adottate in ambito comunitario per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale: mira a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, ideati per eludere le imposte esigibili e trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. In questo ambito, le iniziative internazionali hanno centrato l’attenzione sul rafforzamento della trasparenza, considerata fondamentale prerequisito per contrastare gli illeciti.
La direttiva attuata con il decreto, in forza del mandato contenuto nella legge di delegazione europea 2018, introduce l’obbligo per gli intermediari e i contribuenti che partecipano al meccanismo transfrontaliero di comunicare eventuali anomalie nelle operazioni.
Per meccanismo transfrontaliero, ricorda il provvedimento, si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
–       uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere
–       uno o più partecipanti svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione nel Paese straniero e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione
–       uno o più partecipanti, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività
–       lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
Nell’elencare le circostanze per cui sorge l’obbligo della comunicazione il decreto scinde, tra le figure dei partecipanti, quella dell’intermediario e quella del contribuente.
Il primo è il soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione, o anche un soggetto che direttamente o attraverso altri, svolge attività di assistenza o consulenza riguardo l’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo. Come contribuente, invece, si intende il soggetto che attua, o a favore del quale è messo a disposizione ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Entrambi i partecipanti sono tenuti a osservare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate in qualsiasi caso si riconosca come Elemento distintivo un indice di rischio di elusione o evasione.

Siti di riferimento: fisco oggi

Tags