Gli impianti fotovoltaici trainati nell’agevolazione 110%

Gli impianti fotovoltaici trainati nell'agevolazione 110L’installazione di impianti fotovoltaici è un intervento “trainato”, vale a dire che può beneficiare del Superbonus del 110%v se eseguito congiuntamente a uno degli interventi trainanti. La fattispecie è disciplinata ai commi 5, 6 e 7del già citato articolo 119 del decreto Rilancio. In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici è trainata nel 110% da uno dei seguenti interventi:
–       Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si ricorda che questa tipologia di intervento ha i seguenti limiti massimi di spesa:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

–       Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento e/o il rinfrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione,  con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La spesa massima, in questo caso, è pari a 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari e 15.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
–       Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il rinfrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) 811/2013 della Commissione del 13 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geometrici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal Dm Ambiente e Tutela del territorio e del mare 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti di biomassa. Il limite massimo di spesa è 30.000 euro;
–       Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del Dl 63/2013). Per questa tipologia di intervento non è previsto un limite massimo di spesa.
Requisiti
Se, come prima detto, eseguiti insieme a un intervento trainante, il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
–       Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), del Dpr 412/1993;
–       Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata al rispetto di un ulteriore requisito, vale a dire la cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del Dlgs 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche).
I limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati sono stati individuati con Dm Sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42 bis.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del Dpr 380/2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale o regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25 bis del Dl 24 giugno 2014, n. 91.
Si ricorda che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sono soggetti a comunicazione all’Enea.

Fonte: il sole 24 ore

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