Esenzione Imu ai pensionati soci coadiuvanti di coltivatori

Esenzione Imu ai pensionati soci coadiuvanti di coltivatoriI pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap), usufruiscono della esenzione da Imu sui terreni agricoli; lo prevede una norma interpretativa contenuta nel nuovo articolo 78 bis del Dl 104/2020 (decreto di agosto) in corso di conversione.
Si tratta di interpretazioni normative che il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia aveva fornito da tempo, ma che parte della giurisprudenza disapprovava e quindi il legislatore ha ritenuto opportuno fissarle definitivamente con una norma di legge.
L’ambito normativo è contenuto nell’articolo 1, comma 758della legge 160/2019 (che ha ripreso l’articolo 1, comma 13, della legge 208/2015), in base al quale sono esenti da Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dell’articolo 1, indipendentemente dalla loro ubicazione. La prima norma interpretativa riguardai coadiuvanti coltivatori diretti che sono i collaboratori nell’ambito della impresa diretto coltivatrice e che pagano i contributi previdenziali come unità attive, ma che non sono titolari della impresa agricola; generalmente sono i familiari del titolare dell’impresa individuale o i soci di società di persone.
In questa fattispecie il legislatore era già intervenuto per estendere ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare, ma la norma non aveva effetto retroattivo; la natura di norma interpretativa viene ora fornita dall’articolo 78 bis del decreto di agosto e quindi con effetti retroattivi in base all’articolo 1, della legge 212/2000 (statuto del contribuente). Quindi il terreno intestato ad esempio anche alla moglie del coltivatore diretto, unità attiva, è esente da Imu anche se la partita Iva è intestata solo al marito.
La seconda disposizione riguarda i soci delle società di persone e l’interpretazione fa riferimento alla disposizione contenuta sull’articolo 9, comma1 del Dlgs 228/2001 che dispone che ai soci delle società di persone esercenti attività agricole con la qualifica di coltivatore diretto o di Iap, si applicano le agevolazioni tributarie vigenti a favore delle persone fisiche. Ora per effetto di interpretazioni non conformi di alcuni Comuni, il legislatore è stato costretto a scrivere una norma interpretativa (pleonastica) secondo la quale nelle agevolazioni tributarie sono compresi anche i tributi locali. Quindi ad esempio i terreni agricoli di proprietà di due fratelli e condotti dalla società semplice di cui essi siano soci, sono esenti da Imu.
Infine la norma più attesa riguarda i pensionati coltivatori diretti ed Iap iscritti nella previdenza agricola in quanto ancora in attività. In questo caso era stata la Cassazione con sentenza n. 13745/2017, a considerare questi soggetti esclusi dalla esenzione Imu, in quanto la norma dovrebbe agevolare i soggetti che ritraggono la loro esclusiva fonte di reddito dalla agricoltura. Questa interpretazione, certamente non condivisibile, era stata fatta propria da numerose sentenze di Commissioni tributarie provinciali (esempioModena18/1/2020).Anche in questo caso larticolo78 bis attribuisce ora ai pensionati il diritto alla esenzione Imu con effetto retroattivo.

Fonte: il sole 24 ore

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