Domicilio digitale per le aziende entro il 1° ottobre

Domicilio digitale per le aziende entro il 1 ottobreLe imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 1° ottobre 2020.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’articolo 37 del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 del’11 settembre 2020, dispone in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”.
Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.

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