Cfp a società in liquidazione, rilevante lo “stato di emergenza”

Cfp a società in liquidazione, rilevante lo stato di emergenzaNell’ambito di una liquidazione societaria possono fruire del contributo a fondo perduto Covid previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 25 del Dl n. 34/2020) i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 476 del 16 ottobre 2020.
L’istante, nonostante non abbia subito danni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid e presenti dei dubbi in merito alla spettanza del beneficio, intende richiedere il contributo a fondo perduto in quanto la società di cui è titolare ha i requisiti individuati dalla normativa, poiché nel 2019 ha totalizzato ricavi pari a 0, quindi inferiori al tetto dei 5 milioni di euro, e inoltre le mensilità di aprile 2019 e 2020 hanno rispettato la diminuzione del fatturato che infatti è superiore ai 2/3.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 25 del Dl “Rilancio” ha previsto un contributo a fondo perduto a esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, reddito agrario, titolari di partita Iva, a patto che nel 2019 non abbiano totalizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore almeno a 2/3 del fatturato di aprile 2019.
L’Agenzia, per quel che interessa il caso in esame, richiama la circolare n. 22/2020 con la quale è stato chiarito che le imprese la cui liquidazione anche volontaria sia stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè dopo il 31 gennaio 2020, non possono beneficiare del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica.
“Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31gennaio 2020. Con riguardo all’ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020”.
Dal momento che, nel caso in esame, la fase di liquidazione della società è stata avviata prima della dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza epidemiologica, cioè prima del 31 gennaio 2020, non potrà fruire del contributo a fondo perduto.

Fonte: fisco oggi

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