Bonus sanificazione per l’acquisto di DPI

Bonus sanificazione per l'acquisto di DPIParte l’operazione cessione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Apre infatti dal 14 settembre 2020 il canale telematico per comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate. Due gli importi a cui prestare attenzione: l’importo spettante e le spese effettivamente sostenute.
Il primo importo da verificare è dunque il credito di imposta spettante. Detto importo va determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la percentuale del 15,6423%.
L’altro importo da tenere presente è quello delle spese effettivamente sostenute.
Sono ammesse al credito di imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e che, nella comunicazione inviata entro il 7 settembre 2020, doveva essere indicato:
–       l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. Quindi per le domande presentate il 7 settembre dovevano essere indicate le spese sostenute fino al 31 agosto 2020;
–       l’ammontare delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. Quindi per le domande presentate il 7 settembre dovevano essere indicate le spese che si prevedono di sostenere dal mese di settembre fino al 31 dicembre 2020.
Come indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 (punto 6.1), la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Prima della cessione, quindi, è necessario verificare se le spese preventivate dal mese della sottoscrizione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020 siano state effettivamente sostenute. Al riguardo, con riferimento agli acquisti agevolabili, ai fini della maturazione del credito d’imposta, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.
La comunicazione della cessione deve essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2021 e può essere totale o parziale. La cessione può essere anche parziale e può avvenire nei confronti di qualsiasi soggetto, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, banche, fornitori, ecc.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Solo dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito di imposta accettato. In particolare, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:
–       nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;
–       in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

Siti di riferimento: ipsoa

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