L’uso del veicolo aziendale non è imponibile ai fini IVA

L'uso della macchina aziendale non è imponibile ai fini IVAL’uso dell’auto aziendale da parte dipendente, senza alcun pagamento al datore di lavoro, non è un’operazione imponibile ai fini dell’Iva se l’impresa non ha detratto l’imposta. Questo il parere espresso dall’avvocato generale della Corte di giustizia Ue nelle conclusioni del 17 settembre 2020, nella causa C-288/19. Le questioni sono state sollevate dai giudici tedeschi al fine di chiarire il paese in cui debba essere pagata l’imposta sulla concessione in uso, da parte di una società con sede in Lussemburgo, delle autovetture aziendali a due dipendenti residenti in Germania, in un caso dietro pagamento di un corrispettivo trattenuto dallo stipendio, nell’altro a titolo gratuito. La risposta, osserva l’avvocato, richiede preliminarmente di chiarire, in relazione alla seconda ipotesi, la corretta interpretazione dell’art. 26 della direttiva Iva (recepito nell’ordinamento interno nel terzo comma dell’art. 3 del dpr 633/72). Detta disposizione, allo scopo di evitare la mancata imposizione di beni e servizi destinati a scopi privati, garantendo anche la parità di trattamento fra soggetti passivi e consumatori, prevede che, salvo diversa decisione dei singoli stati membri, adottabile a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza, siano assimilate ad una prestazione di servizi a titolo oneroso: a) l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’Iva; b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa. In merito al carattere della onerosità delle operazioni tra il soggetto passivo e i suoi dipendenti, dalla giurisprudenza della Corte si desume che l’operazione a titolo oneroso si realizza solo nel caso in cui il di-pendente effettui un pagamento per il bene o per il servizio, oppure rinunci a una parte della retribuzione o, ancora, qualora una determinata parte della prestazione lavorativa possa essere considerata quale corrispettivo per beni o servizi ricevuti dal datore di lavoro; ciò a prescindere dal regime reddituale del benefit. Nella fattispecie, pertanto, risulta che, in uno dei due casi, a fronte della concessione dell’autoveicolo non è dovuto alcun corrispettivo, non essendo corretto presumere una riduzione della retribuzione in funzione di corrispettivo della prestazione. Il governo tedesco sostiene inoltre che, nel caso in esame, il carattere oneroso o gratuito della concessione dell’autovettura al dipendente è irrilevante, dovendo applicarsi l’art. 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, che assimila a una prestazione onerosa, tra l’altro, anche la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per l’uso del suo personale. Secondo l’avvocato, però la fattispecie non ricade nella lettera b), bensì nella lettera a) dell’art. 26, concernente l’utilizzazione di un bene dell’impresa per scopi privati dell’imprenditore oppure da parte dei propri dipendenti; disposizione che, diversamente da quella della lettera b), subordina l’imponibilità dell’operazione alla condizione che il bene abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, anche parziale. L’interpretazione proposta dal governo tedesco, da un lato, assoggettando all’Iva l’utilizzazione per fini estranei all’impresa di un bene che non ha formato oggetto di detrazione, implicherebbe ima doppia imposizione; dall’altro, svuoterebbe di contenuto la previsione della lettera a), in quanto l’utilizzo che non risulterebbe tassabile in base a tale disposizione costituirebbe ima prestazione tassabile ai sensi della lettera b). A queste considerazioni si deve aggiungere che la tesi dell’avvocato trova conferma nella decisione del Consiglio 441 del 2007 (nonché in analoghi provvedimenti verso altri paesi) che ha autorizzato l’Italia a forfettizzare al 40% la detrazione sui veicoli ad uso non esclusivamente aziendale, che all’art. 2 stabilisce che l’Italia «in deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva» è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso privato dei veicoli assoggettati a detrazione limitata. In conclusione, l’avvocato ritiene che la concessione gratuita al dipendente del veicolo aziendale per il quale il datore di lavoro non abbia detratto l’Iva non è una prestazione di servizi agli effetti dell’imposta; se invece l’operazione è verso corrispettivo, si configura una prestazione di noleggio che, essendo di durata superiore a trenta giorni, si considera effettuata nel paese membro in cui è stabilito il consumatore, in base al criterio speciale di localizzazione previsto dall’art. 56, par. 2, della direttiva.

Fonte: Italia oggi

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