Nuove regole per le imbarcazioni da diporto extra UE

Nuove regole per le imbarcazioni da diporto extra UEL’Agenzia delle Entrate chiarisce che si applicano dal 1° novembre 2020 le disposizioni in base alle quali il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a breve termine si considera al di fuori dell’Unione europea, se, mediante idonei adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dei confini comunitari.
Di fatto, l’Agenzia ricorda che la norma racchiusa nella legge di Bilancio 2020, ante-modifica, si applicava esclusivamente alle prestazioni di servizi di locazione noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto effettuate dal 1° aprile 2020 e il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 giugno 2020 in attuazione del comma 725 (sempre ante-modifica) aveva individuato, per le prestazioni dei servizi in argomento a breve termine, le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.
A seguito della novità normativa, inserita nell’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76 del 16 luglio 2020, viene fissata al 1° novembre 2020 la data da cui si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 725 del Bilancio 2020, con previsione dei criteri di effettività, per determinare la base imponibile, relativi i servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, sia a breve che non a breve termine.

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