La variazione più significativa apportata in sede di conversione del Decreto riguarda l’inserimento, tra i soggetti che possono godere di questa agevolazione, anche delle società in concordato preventivo in continuità (comma 2-bis).
Tale norma richiede, per le società di capitali e le cooperative, i seguenti requisiti:
- Fatturato della società 2019 compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro;
- Aumento di capitale sociale in denaro massimo di euro 2 milioni, da effettuarsi entro il 31/12/2020;
- Partecipazione detenuta almeno fino al 31/12/2023;
- Calo di fatturato complessivo nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2020, superiore al 33%;
- Nessuna distribuzione di riserve, nel frattempo;
- Se conferimento effettuato da società verso altre società, solo se non controllate, direttamente o indirettamente, oppure non soggette a comune controllo o collegate.
Il beneficio consiste in un credito di imposta del 20% dell’effettuato aumento di capitale sociale.
- Approvazione da parte della Commissione Europea
- Emanazione di un Decreto del Ministro dell’Economia relativamente ai criteri e alle modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (comma 11, invariato in sede di conversione), tenuto anche conto che l’importo massimo dell’agevolazione è stato determinato in 2 miliardi di euro.
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