Decreto Rilancio: le misure a favore dei lavoratori

Decreto Rilancio - le misure a favore dei lavoratoriVediamo insieme quali sono le principali misure previste a favore dei lavoratori, come risultanti dopo le modifiche apportate in sede di conversione e previste negli articoli dal 66 al 103 bis e all’art. 263 in materia di flessibilità’ del lavoro pubblico e di lavoro agile.

  • Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Art. 68): Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
  • Cassa integrazione in deroga (Art. 70): I datori di lavoro del settore privato possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già’ autorizzato un periodo di nove settimane. È altresì’ riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
  • Specifici congedi per i dipendenti (Art. 72): Innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby-sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
  • Reddito di emergenza (Art. 82): Ai nuclei familiari in condizioni di necessità’ economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.
  • Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 84): Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Siti di riferimento: altalex

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