2021 il nuovo termine per la scadenza delle agevolazioni sulla prima casa

2021 il nuovo termine per la scadenza delle agevolazioni sulla prima casaIn caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020.
L’Agenzia sottolinea anche che al momento dell’invio dell’istanza non era ancora intervenuto sulla materia il Dl n. 23 dell’8 aprile scorso, il decreto “Liquidità”. L’acquisto con l’applicazione dell’imposta di registro al 2% del valore è consentito dalla Nota 2-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro. La norma prevede che l’acquisto con aliquota agevolata sia subordinato al concorrere delle seguenti condizioni:

  1. l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza -o ve la stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto- o nel Comune dove svolge la sua attività
  2. il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
  3. l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

L’accesso all’agevolazione è comunque consentito, anche se l’acquirente possiede già un immobile acquistato fruendo della stessa agevolazione, a patto che quest’ultimo sia alienato entro un anno dall’atto (comma 4-bis dello stesso articolo 1 della Tariffa). Se il contribuente non vende entro questo periodo l’appartamento già in suo possesso, incorre nella decadenza dell’agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, della sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi.
Il decreto “Liquidità”, che all’articolo 24 ha disciplinato la sospensione delle scadenze legate all’agevolazione “prima casa”: i termini previsti sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

Siti di riferimento: fisco oggi – il tributario

Tags